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Oggetto: Scadenze e procedure regolarizzazione posizione vaccinale alunni
Ai sensi del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 (convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119), si riepilogano le scadenze e le procedure previste per la regolarizzazione della posizione vaccinale degli studenti (0-16 anni).
In particolare, l’art. 3-bis del Decreto Legge dispone quanto segue:
• entro il 10 marzo bisogna trasmettere alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti l’elenco degli alunni di età compresa fra 0 e 16 anni iscritti per l’anno scolastico 2026/2027
• entro il 10 giugno le ASL restituiscono alle istituzioni scolastiche gli elenchi con l’indicazione degli alunni che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali
• nei dieci giorni successivi al ricevimento degli elenchi da parte delle ASL i dirigenti scolastici invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o gli affidatari dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse non in regola con gli obblighi vaccinali a presentare la documentazione comprovante l’effettuazione, l’esonero o il differimento dalle stesse, oppure – limitatamente ai territori in cui è necessario prenotarsi - la formale richiesta di
vaccinazione all’ASL.
• entro il 10 luglio i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali nei confronti dei figli
• entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL la documentazione pervenuta e, contestualmente, ne comunicano l'eventuale mancato deposito.
Per quanto riguarda la validità della documentazione e i termini di somministrazione, si precisa quanto segue:
---Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite esclusivamente previa attestazione del Medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Tali certificazioni dovranno essere successivamente acquisite e verificate dai servizi vaccinali per le verifiche di propria competenza, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16 agosto 2017.
---La semplice prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL non costituisce adempimento dell’obbligo. Secondo l’art. 3, comma 1, del Decreto Legge, l’obbligo si considera assolto solo con l’effettiva somministrazione dei vaccini, che deve avvenire improrogabilmente entro il 31 agosto 2026.
---Esclusivamente per le scuole dell'infanzia, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione.
Roma 9 marzo 2026
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmine Iannicelli
